Imposta di soggiorno. I gestori delle strutture ricettive non sono agenti contabili e, dunque, non possono essere chiamati a rispondere di danno erariale davanti alla Corte dei Conti, essendo stati qualificati come responsabili d’imposta con effetto retroattivo. Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 22020, hanno così risolto una questione inizialmente controversa, negando la giurisdizione della Corte dei Conti. Il problema è nato a seguito del mutamento legislativo che ha interessato nel corso del tempo la figura dei gestori delle strutture ricettive nell’ambito dell’imposta di soggiorno. Inizialmente l’albergatore non era contemplato. La nuova qualifica di responsabile d’imposta ha effetto retroattivo e impone al gestore di versare il tributo non pagato dal turista.
Imposta di soggiorno, gestori fuori dal controllo della Corte dei conti
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