A seguito della legge n. 112/2026 cambiano i termini di durata per la somministrazione. Accanto al tetto di 24 mesi, già previsto per la somministrazione a termine di lavoratori assunti dall’Agenzia per il lavoro, dal 28 giugno si applica un secondo limite di 36 per la somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro. A stabilirlo è l’articolo 16-quinquies della legge n. 112/2026, di conversione del decreto  n. 62/2026 (decreto 1°Maggio), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147/2026 ed entrata in vigore il 28 giugno. Proprio dal 28 giugno cambia il calcolo per le missioni in quando si deve tenere conto solo di quelle effettuate da lavoratori assunti a termine dal somministratore, ovvero dall’Agenzia per il lavoro, mentre non si considerano più le missioni effettuate dai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia.


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