La legge n. 88/2026 che ha convertito il decreto legge n. 38/2026, ha corretto la disciplina introdotta dalla manovra 2026, riallineando la determinazione della base imponibile Iva nelle permute ai principi della normativa unionale. In particolare, viene confermato che la base imponibile deve corrispondere al corrispettivo effettivamente pattuito tra le parti, mentre il criterio del costo assume un ruolo solo residuale, quando tale corrispettivo non sia determinabile. La modifica supera le criticità della disciplina precedente, che rischiava di contrastare con la giurisprudenza della Corte di giustizia e di creare difficoltà applicative e distorsioni operative. Resta fermo che il costo rappresenta il limite minimo della base imponibile, un aspetto che potrebbe creare problemi nei casi in cui il corrispettivo concordato sia inferiore ai costi sostenuti. 


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