Sono imponibili ai fini Iva i servizi di formazione professionale finanziati da Forma.Temp. Non è applicabile l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n.20) Dpr 633/1972. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18301 chiarendo che la disposizione introdotta dalla legge 207/2024, in vigore dal 1°gennaio 2025, non rappresenta una novità, ma una conferma di un principio già desumibile dalla normativa nazionale e unionale. Superata, così, la tesi delle Entrate che avevano sostenuto l’esenzione ritenendo sufficiente l’accreditamento presso Forma-Temp. Secondo i giudici di piazza Cavour, tale accreditamento non equivale al riconoscimento da parte di una PA richiesto dalla disciplina di esenzione. L’esenzione Iva, infatti, si applica solo ai rapporti tra il soggetto che eroga la formazione e i lavoratori destinatari del servizio e non ai rapporti tra gli operatori economici coinvolti nel finanziamento dell’attività formativa. 


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