Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il giudice non può negare la sostituzione della pena detentiva breve con una pena pecuniaria basandosi su una presunta futura insolvenza dell’imputato. La decisione si inserisce nel solco della riforma Cartabia, che favorisce le pene sostitutive al carcere per promuovere il reinserimento sociale. Il rigetto della richiesta deve fondarsi sui criteri dell’art. 133 cp, relativi alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, e non sulle sue condizioni economiche. La pena pecuniaria può inoltre essere modulata in base alla capacità economica e patrimoniale del condannato, garantendone proporzionalità ed efficacia.
Meno ostacoli alla pena pecuniaria al posto di quella detentiva
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