La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 7005/2026, ha escluso la prededucibilità del compenso di un professionista che aveva svolto attività per una domanda di concordato preventivo presentata davanti a un tribunale incompetente e poi riproposta presso un altro giudice. I giudici hanno ribadito che la prededuzione presuppone un nesso di stretta continuità con una procedura effettivamente aperta, condizione assente nel caso di specie. Il semplice trasferimento della domanda a un diverso tribunale non rende le due procedure unitarie, soprattutto in mancanza di trasmissione degli atti e in presenza di un nuovo piano e di una nuova due diligence. Ne consegue che il credito del professionista resta di natura chirografaria.
Concordato con gli strascichi
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