Con l’ordinanza n. 12518 dello scorso 4 maggio, relativa al caso di un trust regolato dalla legge del Jersey, la Corte di cassazione ha escluso il ‘diritto incondizionato’ del singolo beneficiario di un trust alla devoluzione (liquidazione anticipata) della propria quota quando l’atto istitutivo fissa una durata del vincolo e prevede soltanto anticipazioni discrezionali. Il caso sul quale si sono pronunciati i giudici di legittimità trae origine dalla domanda di alcuni beneficiari di un trust della durata di 25 anni, nel quale era stata conferita una partecipazione societaria successivamente alienata dal trust. Dopo una prima distribuzione parziale di una somma di denaro per ciascun beneficiario, i ricorrenti avevano chiesto la liquidazione del residuo, incontrando il rifiuto del trustee e il dissenso di uno dei beneficiari.
Il beneficiario non può liquidare in anticipo la propria quota del trust
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