Con la sentenza n. 413/2026 la Cgt di Brescia ha stabilito che, nell’ambito della Convenzione Italia-Brasile, il credito d’imposta per le imposte pagate in Brasile sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni spetta anche quando in Italia tali redditi sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26%, purché questa sia obbligatoria per legge. Secondo i giudici, l’esclusione del credito prevista dalla Convenzione riguarda solo i casi in cui il contribuente scelga volontariamente il regime sostitutivo. La decisione, in linea con i principi già affermati dalla Cassazione per i dividendi, estende tale orientamento anche alle plusvalenze e riconosce inoltre che la mancata indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi non impedisce di ottenere il rimborso in sede contenziosa.
Plusvalenze estere, tax credit se la sostitutiva è un obbligo
questo articolo si trova a pagina 30