È inapplicabile la legge sul femminicidio alle azioni compiute prima del 17 dicembre 2025, ovvero prima della sua entrata in vigore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza n. 24298/2026, con la quale è stato precisato che il giudice non può negare la sostituzione del carcere con il lavoro di pubblica utilità, al condannato per stalking ai danni di una minore, in base alla legge sul femminicidio, se i fatti sono stati commessi prima dell’entrata in vigore della norma. La Corte di legittimità ha così accolto il ricorso di un imputato condannato a sei mesi di reclusione, con le attenuanti equivalenti alle aggravanti dovute alla recidiva nei 5 anni. Oggetto di gelosia eccessiva, la sua ex, colpevole di aver interrotto la relazione. 


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