Nell’ordinanza n. 16844 del 29 maggio 2026 la Cassazione civile, sezione tributaria, ha stabilito che il socio accomandante non risponde per l’Iva della Sas. Il puro socio di capitale, che non partecipa alla gestione, non è responsabile in solido per il debito tributario della società di persone: l’accomandante, infatti, risponde soltanto entro i limiti della quota conferita all’ente in base all’art. 2313 c.c., disposizione che regola unicamente i rapporti interni alla compagine sociale; i creditori sociali, fisco compreso, non possono dunque agire direttamente contro l’accomandante, il quale è tenuto solo a eseguire i conferimenti promessi alla società. Il tutto, a meno che l’interessato non perda il beneficio della responsabilità limitata oppure restino debiti insoluti dopo la liquidazione della Sas. Il principio di non responsabilità vale anche per l’Irap. 


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