Con la conversione del Dl 38/2026 è stata definita la disciplina Iva delle operazioni permutative, stabilendo che la base imponibile coincide con il valore monetario fissato nel contratto tra le parti. Tale valore, tuttavia, non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi sostenuti per le cessioni o le prestazioni effettuate. La riforma supera il precedente criterio del valore normale e recepisce i rilievi di Bruxelles, allineando la normativa italiana ai principi Ue. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1°gennaio 2026, mentre per quelli precedenti restano validi i comportamenti adottati secondo la normativa vigente. Sono inoltre salvaguardate le operazioni effettuate nel periodo transitorio (1°gennaio-23 maggio ). Esclusa la possibilità di ottenere rimborsi.
Iva nelle permute, conta il valore fissato dalle parti nel contratto
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