Dovrebbe finalmente ritenersi chiusa la partita sull’imposta di registro applicabile agli apporti immobiliari nei fondi comuni di investimento. La Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 20759 depositata lo scorso 18 giugno, consolida l’orientamento espresso nella sentenza n. 3218/2024: l’apporto di immobili a uno fondo comune non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e non può essere attratto nell’imposta proporzionale del 9% prevista per gli atti traslativi immobiliari. Inoltre, il regime di tassazione in misura fissa incluso nel Dl 351/2001 non è stato travolto dalle abrogazioni disposte dall’art. 10, comma 4, del Dlgs n. 23/2011. Il caso origina da un conferimento a favore di un fondo immobiliare ove, non applicandosi l’Iva, le parti avevano assolto l’imposta di registro in misura fissa. L’ordinanza conferma l’esclusione dell’aliquota del 9%.


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