Crisi d’impresa. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7327 del 5 maggio 2026, ha stabilito che nelle azioni di responsabilità delle procedure concorsuali il curatore non può limitarsi a contestare l’assenza delle scritture contabili per addebitare ad amministratori e sindaci un danno pari alla differenza tra attivo e passivo della liquidazione giudiziale. La pronuncia dei giudici partenopei ripercorre  i principi regolatori della materia e indica in modo puntuale gli oneri probatori che gravano sul curatore. Servono elementi specifici per contestare il danno ad amministratori e sindaci. Il curatore deve provare condotte illecite idonee a causare il dissesto, l’esistenza del danno e il nesso causale con altre fonti. Il Tribunale di Ancona, con la sentenza 468/2026, ha ritenuto che dal deficit fallimentare vadano scomputate le imposte e un 10% forfetario per spese di liquidazione. 


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