L’Agenzia delle Entrate non può  modificare e nemmeno integrare la motivazione dell’atto impositivo attraverso successivi atti processuali, in particolare con le controdeduzioni depositate in giudizio. Ad affermare questo principio è la Cgt di I grado di Milano, con la sentenza 2074 dello scorso 21 maggio. La vicenda trae origine da una cartella di pagamento relativa alla liquidazione periodica Iva, emessa sul presupposto che la società fosse decaduta dal piano di dilazione concesso in relazione alla prodromica comunicazione di irregolarità, a causa dell’omesso versamento di una determinata rata, entro la scadenza prevista nel piano di dilazione. Nelle controdeduzioni l’Amministrazione finanziaria aveva invocato un’altra causa di decadenza. 


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