L’attività di controllo sui crediti d’imposta dei bonus edilizi ha evidenziato una crescente differenza tra la disciplina fiscale e quella penale, soprattutto riguardo alla posizione del cessionario del credito. Sul piano tributario, la responsabilità del cessionario è limitata ai casi di dolo o colpa grave, purché abbia svolto le verifiche richieste e raccolto la documentazione prevista, così da dimostrare la propria diligenza. In ambito penale, invece, la giurisprudenza richiede un livello di attenzione più elevato e ritiene che la mancata verifica dell’origine del credito possa integrare il dolo del reato di indebita compensazione. Di conseguenza, il focus si sposta dalla partecipazione alla frode alla capacità del cessionario di individuarla prima dell’utilizzo del credito. Si crea in questo modo un’asimmetria tra i due sistemi, poiché la stessa condotta diligenza può escludere la responsabilità fiscale ma non quella penale. 


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