Nella sentenza n. 16630 dello scorso 27 maggio la Cassazione civile ha stabilito che in tema di compravendite immobiliari ad uso abitativo l’inadempimento dell’obbligo del venditore di consegnare all’acquirente il certificato di agibilità integra di per sé un danno emergente, correlato al minor valore di scambio del bene. Tale danno, una volta accertato il diritto al risarcimento, è suscettibile di liquidazione equitativa potendo essere commisurato ai costi necessari per ottenere il certificato. Rientra, pertanto, nell’azione risarcitoria per inadempimento anche la domanda di rimborso delle spese sostenute dall’acquirente per procurarsi il certificato di agibilità, qualora il venditore abbia assunto l’obbligo di curare, a proprie spese, la relativa pratica e non vi abbia adempiuto. 


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