Compravendite immobiliari. È terminato il periodo transitorio previsto dalla legge n. 182/2025 per le modifiche al Codice civile. La norma oggi prevede che la riduzione delle donazioni non pregiudica i terzi ai quali il donatario abbia alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo di quest’ultimo di compensare in danaro gli eredi legittimari nei limiti in cui ciò sia necessario per integrare la quota a essi riservata. Ma se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio conseguito. Pertanto gli eredi legittimari illegittimamente pretermessi, dalla successione possono agire contro il donatario soltanto per obbligarlo a compensarli in denaro per la somma necessaria a integrare la quota di legittima loro spettante. 


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