La Corte costituzionale, con la sentenza n. 114, depositata lo scorso 25 giugno, ha dichiarato infondate le questioni di costituzionalità degli articoli 69 e 69-bis dell’Ordinamento penitenziario, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in relazione agli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione. Il giudice dubitava della razionalità della disciplina censurata, che attribuisce al magistrato di sorveglianza la decisione sul beneficio previsto dall’articolo 54 dell’Ordinamento penitenziario anziché al giudice dell’esecuzione. Ciò, benché sia quest’ultimo ad applicare il lavoro di pubblica utilità e a essere competente a decidere sulle questioni relative al suo svolgimento. I giudici delle leggi hanno confermato che è competente il magistrato di sorveglianza e non il giudice dell’esecuzione, a decidere sulla liberazione anticipata delle persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. 


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