Con la sentenza 15 giugno 2026 il Tribunale di Padova ha evidenziato che l’omologazione del concordato semplificato produce anche gli effetti esdebitatori previsti dall’art. 117, comma 2, del Codice della crisi nei confronti del socio illimitatamente responsabile che abbia prestato fideiussione per debiti sociali anteriori. Secondo i giudici, il rinvio dell’art. 25-sexies riguarda gli effetti dell’omologa e non il procedimento, sicché l’assenza del voto dei creditori non limita l’esdebitazione. La fideiussione del socio non lo rende un garante terzo, poiché la sua responsabilità deriva anzitutto dalla qualità di socio. Di conseguenza, anche una garanzia autonoma ‘a prima richiesta’ non consente al creditore di agire esecutivamente dopo l’omologa, dovendo il credito essere soddisfatto esclusivamente secondo il piano concordato. 


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