Terzo settore. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 134/E, pubblicata ieri, ha detto sì all’agevolazione dell’imposta di registro e ipocatastale anche in caso di alienazione dell’immobile. L’Amministrazione finanziaria ha fatto il punto sui requisiti oggettivi per fruire dell’agevolazione dell’art. 82, comma 4, del Codice del Terzo settore. Una disposizione che consente ad enti del terzo settore, comprese coop sociali ed escluse imprese sociali costituite in forma societaria, di applicare imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili. Ma ad una condizione: il bene deve essere utilizzato entro 5 anni dal trasferimento in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Il tema centrale affrontato dalle Entrate riguarda la perimetrazione delle cause di decadenza dal beneficio. La vendita del bene non determina la decadenza dall’agevolazione originariamente fruita. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Beni liberi per il Terzo settore’ – pag. 24)
La vendita dell’immobile non pregiudica le agevolazioni
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