Con l’ordinanza n. 22092 dello scorso 27 giugno la Corte di cassazione si è pronunciata in merito al risarcimento richiesto da un passeggero della Costa Concordia. L’uomo aveva agito per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nelle ore dell’emergenza, a seguito del naufragio avvenuto sull’Isola del Giglio. I giudici di legittimità hanno ribadito che la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da un’esperienza di grave pericolo, come quella vissuta durante il naufragio della Costa Concordia, deve essere sorretta da una motivazione logica, coerente e conforme ai criteri degli articoli 1226 e 2056 del Codice civile. Il giudice, anche quando procede in via equitativa, non dispone di un potere libero e incontrollato: la quantificazione del pregiudizio deve poggiare su elementi concreti e su un percorso argomentativo verificabile.
Danni argomentati
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