La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza dell’11 giugno (C-292/25), ha chiarito che spetta ai giudici del Paese membro in cui è stata aperta la procedura d’insolvenza la competenza esclusiva sull’accertamento di un credito, funzionale all’insinuazione nell’iter. Questo anche quando un’azione con lo stesso oggetto sia pendente davanti a giudici di un altro Stato Ue. La pronuncia permette di individuare il giudice al quale rivolgersi in caso di procedure di insolvenza transfrontaliera, assicurando maggiore rapidità e permettendo di scoraggiare le parti ‘dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato all’altro nell’intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole’. A chiedere l’intervento degli eurogiudici sull’iter d’insolvenza è stato il Tribunale di Linz (Austria).


questo articolo si trova a pagina 42