‘I magistrati ordinari che esercitano funzioni direttive requirenti di primo e secondo grado non possono svolgere le funzioni di presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado ubicate nel distretto di corte d’appello dell’ufficio giudiziario di appartenenza’. Si tratta del contenuto di un emendamento al decreto legge n. 100, ascritto ai ministeri della Giustizia e dell’Interno che dispone una stretta sulle incompatibilità tra i capi delle Procure e le funzioni tributarie. L’emendamento precisa che i magistrati ordinari che, dopo il conferimento di funzioni direttive requirenti, si trovano nella nuova situazione di incompatibilità, cessano dalle funzioni di presidente della corte di giustizia tributaria e sono assegnati, a domanda, ad analogo incarico presso una diversa corte di giustizia tributaria di pari grado. In assenza di domanda o in caso di mancanza di analogo posto direttivo presso un’altra corte, il magistrato assume, anche in sovrannumero, le funzioni di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di appartenenza.
Corti tributarie, stretta sulla presidenza dei capi delle Procure
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