Nella sentenza 8 luglio 2026, causa T-356/25 il Tribunale Ue chiarisce la portata della designazione del debitore Iva. Il rappresentante fiscale di un soggetto passivo stabilito all’estero, designato debitore dell’Iva sulla base delle disposizioni dell’articolo 204 della direttiva Iva, risponde solidalmente a tutto tondo dell’imposta sulle operazioni imponibili da quest’ultimo effettuate sul territorio dello Stato, anche in relazione a quelle nelle quali non è stato coinvolto e delle quali non aveva conoscenza. Dunque, è responsabile per tutte le operazioni del mandante esterno. Il discorso cambia se non si verte in tema di rappresentanza fiscale, ma di responsabilità solidale su specifiche operazioni ai sensi dell’art. 205 della direttiva.
Un rappresentante fiscale a 360°
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