Per le trasferte dei propri dipendenti fuori dal territorio comunale, un’impresa di autotrasporto merci per conto terzi non può dedurre gli importi forfettari di 59,65 euro o 95,80 euro per le trasferte all’estero , previste dall’articolo 95, comma 4, del Tuir, se non ha sostenuto le relative spese di vitto e/o alloggio o se non ha erogato alcun rimborso delle spese anticipate dai propri lavoratori per il vitto e/o l’alloggio. Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 136 dell’Agenzia delle Entrate di ieri. Una società di autotrasporto non ha riconosciuto ai suoi autisti alcuna indennità a titolo di rimborso delle spese per le trasferte effettuate dagli stessi. Nonostante ciò ha chiesto all’Agenzia se possa dedurre gli importi previsti forfettariamente dall’art. 95, comma 4, del Tuir, anche se non ha erogato agli stessi alcuna indennità di trasferta o rimborso per le spese di vitto e alloggio. (Ved..anche Italia Oggi: ‘Autotrasporto, deduzione a forfait se c’è l’indennità’ – pag. 24)
Deduzione forfettaria per le trasferte solo con il rimborso di vitto e alloggio
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