Con la risposta a interpello 138/2026 pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la messa in liquidazione in vigenza dell’opzione per il concordato preventivo biennale comporta la cessazione del patto solamente se si verifica una riduzione del reddito almeno pari al 30% rispetto a quello proposto e accettato dal contribuente. Articolato il caso sottoposto: a seguito del recesso di due soci accomandanti, la socia accomandataria superstite ha posto in liquidazione la società, mentre quest’ultima si provava nel secondo anno di Cpb. I dubbi formulati al Fisco riguardano non solo sulle conseguenze di questa situazione sull’efficacia del concordato, ma anche sulla tassazione del corrispettivo per il recesso riconosciuto ai due accomandanti e sull’imposizione del reddito nel periodo ante e post liquidatorio. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Liquidazione, il Cpb vive’ – pag. 24)
La messa in liquidazione non fa cessare il Cpb
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