Dopo le recenti prese di posizione della Corte di cassazione, l’Agenzia delle Entrate, con una direttiva interna, ha evidenziato che non sussiste alcun principio applicabile in automatico riguardante la responsabilità tributaria del professionista che si sia limitato alla sola trasmissione della dichiarazione di una propria società-cliente: anche in tali casi è sempre necessario l’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’articolo 9 decreto legislativo n. 472/1997. La preoccupazione deriva dal concetto di ‘automatismo’ che tranquillizza solo in parte i professionisti. In verità, la sanzione è ascrivibile solo a chi l’ha commessa o, se del caso, alle sole persone giuridiche, salvo il caso che la persona fisica abbia utilizzato il veicolo societario quale mero schermo per ottenere vantaggi personali. Il concorso da provare non è facile perché deve trattarsi di una partecipazione morale o materiale, concreta e appurabile, che rende il concorrente alla stregua del falsario contribuente. 


questo articolo si trova a pagina 20