La Cassazione tributaria, nell’ordinanza n. 19010/2026 depositata in cancelleria lo scorso 10 giugno, ha stabilito che in tema di accesso all’agevolazione per l’acquisto della prima casa, la norma richiede che il contribuente non abbia già fruito dei medesimi benefici in relazione ad altro immobile sul territorio nazionale e, per tale motivo, fa riferimento anche a diritti che non consentono di godere del bene come la nuda proprietà, nonché alla titolarità di quote senza alcuna specificazione, così che non può esservi dubbio in ordine al fatto che rilevano anche quelle di entità minima. Il caso trattato dai giudici di legittimità riguarda il ricorso di un contribuente contro l’Agenzia delle Entrate, relativo alla revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’abitazione principale.
Bonus senza il bis
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