In materia di Iva, gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento infragruppo non producono automaticamente effetti fiscali, poiché il principio di libera concorrenza, valido per le imposte dirette, si applica all’Iva solo in casi specifici. Secondo la giurisprudenza europea e l’Agenzia delle Entrate, tali rettifiche assumono rilevanza Iva solo se rappresentano il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, con un collegamento diretto tra pagamento e operazione. In assenza di tali presupposti, gli aggiustamenti sono considerati semplici riallineamenti dei margini di profitto e restano esclusi dall’imposta. Diverso è il caso delle importazioni, dove gli aggiustamenti possono incidere sulla base imponibile doganale e, di conseguenza, anche sull’Iva dovuta. 


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