Con la sentenza 13 maggio 2026, causa C-603/24 la Corte di giustizia Ue ha fornito il proprio indirizzo in merito all’applicazione del principio del transfer pricing. L’aggiustamento dei prezzi fra le società del gruppo, nella fattispecie fra produttori e distributori di autoveicoli, volto ad assicurare un range di redditività sulla base degli accordi contrattuali, non è soggetto all’Iva. È ininfluente che l’importo dell’aggiustamento sia calcolato sulla base dei costi di riparazione dei veicoli che i distributori hanno dovuto sostenere dopo la vendita dei veicoli e che sia stato regolato attraverso l’emissione di note di credito o di debito, salvo che non sussiste un rapporto giuridico rivelatore di prestazioni di servizi verso corrispettivi. La sentenza offre un importante contributo per l’applicazione del principio del transfer pricing nei casi concreti ovvero nei casi in cui i giudici individuano operazioni imponibili ai sensi della direttiva Iva. 


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