Con la sentenza n. 55/2026 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che nel procedimento disciplinare l’astensione e la ricusazione sia pure non espressamente previsti dalla legge n. 247/2012 costituiscono un fondamentale principio di civiltà giuridica. Il caso trae origine dalla presentazione di una istanza di ricusazione verso l’intero Consiglio Distrettuale di Disciplina di Prato per avere in precedenza deciso il contenuto dei capi d’incolpazione ed inoltre nei confronti di un solo dei componenti per aver partecipato alla fase cautelare del procedimento. La questione giuridica esaminata da parte dell’organo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura ha riguardo alla natura e alle funzioni degli istituti della ricusazione e dell’astensione. 


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