Non contrasta con l’articolo 7 della Corte europea dei diritti dell’uomo l’applicazione dell’articolo 416 bis c.p. ai sodalizi criminosi diversi dalle mafie storiche e che presentino un numero ridotto di associati. Lo afferma la CEDU con la sentenza n. 21670/2025. Il caso analizzato trae origine dalla condanna in primo grado degli imputati per il reato previsto dall’articolo 416 c.p. La sentenza di primo grado veniva confermata in appello. Il procedimento trovava la propria conclusione in sede nazionale con una sentenza della Cassazione che rigettava il ricorso degli imputati, ma la questione faceva ulteriore passo avanti giungendo all’esame della CEDU. I giudici europei non ritengono condivisibile la tesi difensiva basando la propria posizione sulle caratteristiche della fattispecie criminosa prevista dall’art. 416 bis. 


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