Se il trattamento di recupero delle dipendenze non risponde alle esigenze è giustificato il diniego del beneficio di sospensione condizionale della pena previsto dal Codice rosso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 23933 del 30 giugno scorso, che ha accolto un ricorso e annullato l’ordinanza impugnata. In tema di sospensione condizionale della pena, l’obbligo di partecipazione a percorsi trattamentali, introdotto dalla legge n. 69/2019 (Codice rosso), cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, ha un contenuto special-preventivo del tutto diverso dalle altre forme di riparazione essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto, il pericolo di recidivanza rispetto a tali reati. Sicché è legittimo il diniego del beneficio in caso di partecipazione a programmi di recupero delle dipendenze privi dei suddetti requisiti di specificità.
Codice rosso, programmi doc
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