Con la sentenza n. 22465 dello scorso 30 giugno le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che se gli annunci relativi agli immobili, pur trovandosi in Italia, possono essere considerati come offerte dirette a clientela straniera, il procedimento civile per il pagamento della provvigione ricade sotto la giurisdizione del paese di cui il cliente-consumatore è cittadino. Nel caso analizzato la società che gestiva un’agenzia immobiliare operante sul lago di Garda, aveva citato a giudizio due cittadini tedeschi per ottenerne la condanna al pagamento delle provvigioni maturate per la vendita di un immobile. La società aveva individuato in uno dei convenuti il potenziale acquirente, dopo che quest’ultimo, presa visione dell’annuncio, l’aveva contattata per un sopralluogo. Effettuata la visita, l’agenzia non aveva più ricevuto notizie ma, a seguito di un’ispezione immobiliare, aveva appreso che le stesse avevano provveduto a stipulare in autonomia la compravendita. Da qui la richiesta di pagamento della pigione. 


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