Con l’ordinanza n. 21405 dello scorso 23 giugno la Corte di cassazione ha stabilito che la partecipazione all’incontro di mediazione, anche se avviene tramite un rappresentante della persona giuridica o l’avvocato, esige ‘il conferimento di poteri rappresentativi sostanziali effettivi, tali da consentire al delegato non una mera presenza formale all’incontro, bensì una reale interlocuzione con il mediatore e con la controparte, funzionale alla possibile composizione della lite’. Pertanto non è sufficiente una delega per ‘presenziare’ e una delega limitata ad ‘assistere’, formule che, di per sé, non implicano il potere di mediare, conciliare o comunque disporre dei diritti oggetto della controversia. I giudici di legittimità hanno confermato l’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli.


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