Il credito d’imposta ZES e per gli investimenti nel Mezzogiorno non dovrebbe essere considerato inesistente solo perché un bene è classificato in una determinata voce di bilancio secondo l’OIC 16. La normativa agevolativa individua infatti i beni ammissibili in base alla loro funzione e strumentalità rispetto all’investimento, senza richiamare i criteri contabili. Pertanto, un’eventuale errata classificazione può al massimo comportare la non spettanza del beneficio, ma non l’inesistenza del credito, con le più gravi conseguenze sanzionatorie. Anche il Mef ha chiarito che l’inesistenza può essere contestata solo in assenza dei requisiti previsti dalla norma primaria. Resta comunque necessario che i beni siano effettivamente strumentali ed essenziali all’attività d’impresa.
Il bonus c’è, contabilizzato o no
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