Con la deliberazione n. 76/2026/PAR la Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha chiarito che Poste Italiane non deve essere nominata agente contabile né presentare un conto di gestione autonomo, poiché svolge solo un ruolo di intermediario tecnico senza poteri di gestione delle somme. Diversamente, la Corte dei conti del Veneto conferma che anche i pagamenti elettronici configurano maneggio di denaro pubblico, imponendo l’obbligo del conto giudiziale anche se gli incassi confluiscono direttamente al tesoriere. Questo contrasto interpretativo evidenzia la necessità di un intervento normativo. Più in generale, emerge l’esigenza di semplificare la disciplina dei conti giudiziali, oggi ritenuta eccessivamente complessa e gravosa. 


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