Nell’ordinanza n. 22985 dello scorso 9 luglio la Cassazione civile ha disposto che se il cliente recede dal contratto, paga al professionista con cui ha pattuito un compenso a forfait, una quota proporzionale alle prestazioni rese sino alla fine del rapporto, mentre resta irrilevante per la misura del corrispettivo il carattere giustificato o meno del recesso. Sussiste la decisione unilaterale del committente di cui all’art. 2237 c.c., mentre non viene in rilievo la risoluzione del contratto per inadempimento del prestatore d’opera, se dalla corrispondenza successiva alla cessazione dell’incarico emerge che il primo ha contestato solo il ‘quanto’ e non anche il ‘se’ del pagamento. Bocciato il ricorso di una donna che aveva incaricato una architetta per la ristrutturazione di un casale in campagna.
Recesso dal contratto, compenso per l’eseguito
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