Nella composizione negoziata le misure protettive servono a tutelare temporaneamente l’impresa in crisi, ma possono essere confermate dal giudice solo se il piano di risanamento presenta concrete e ragionevoli prospettive di successo. Il Tribunale di Milano ha ribadito che tali misure non possono essere utilizzate per rinviare situazioni di dissesto prive di reali possibilità di recupero. Nel caso esaminato, la richiesta è stata respinta perché il piano si fondava su presupposti giuridicamente errati e non garantiva la sostenibilità economica dell’impresa. Il giudice ha inoltre escluso che le banche siano obbligate a mantenere gli affidamenti se la loro revoca è motivata e conforme alle regole di prudente gestione. La decisione conferma che il controllo giudiziale riguarda la concreta fattibilità del risanamento, evitando un uso dilatorio della composizione negoziata. 


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