Con la sentenza n. 125/2026 la Corte costituzionale ha bocciato le norme del comparto scuola. Al dipendente pubblico non può essere imposto di lasciare il servizio se viene a trovarsi, contemporaneamente, senza stipendio e senza pensione, perché ne risulterebbe violato il diritto ai mezzi adeguati di sostentamento, garantito dall’articolo 38 della Costituzione. Pertanto, l’eventuale età massima di permanenza in servizio non può essere fissata prescindendo dal progressivo adeguamento dei requisiti per la pensione alla speranza di vita, ma deve consentire al lavoratore di maturare il diritto alla pensione prima della cessazione dal servizio. 


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