Nella sentenza n. 26293 di ieri la Corte di cassazione, sezione penale, ha stabilito che non è sufficiente il falso in bilancio per condannare gli amministratori di una società fallita per bancarotta impropria. Occorre accertare il nesso causale tra la condotta e il dissesto. E per farlo bisogna procedere per sottrazione con il giudizio controfattuale: verificare cioè se, senza il falso, il dissesto o l’aggravamento si sarebbero verificati ugualmente, nella stessa misura e nel medesimo tempo. Va condannato l’amministratore che modifica i criteri di valutazione da un esercizio contabile all’altro senza giustificato motivo nella nota integrativa. Accolto il ricorso proposto dal sindaco, condannato insieme agli amministratori della società per i reati fallimentari: il giudice del rinvio dovrà analizzare la condotta omissiva addebitata al professionista, che non può derivare dalla posizione di garanzia.
Il falso in bilancio va provato
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