Con la sentenza n. 421 del 19 marzo 2026, la sezione Lavoro del Tribunale di Genova ha affermato che la possibilità di stipulare intese di prossimità, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, è riservata alle sole associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Di conseguenza, la stipula di tali accordi, con soggetti il cui requisito di rappresentatività comparativa risulti non accertato o inesistente, integra un’illegittima forma di sostegno a un’organizzazione sindacale, vietata dall’articolo 14 dello Statuto dei lavoratori, idonea ad alterare i rapporti sindacali, sovvertendone l’equilibrio. I giudici hanno respinto l’opposizione proposta avverso il decreto di accoglimento emesso nel procedimento per repressione della condotta antisindacale in base all’art. 28 dello Statuto, promosso dalla Filcams-Cgil di Genova.
Deroghe solo con i sindacati rappresentativi
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