Il Tribunale Ue, con la sentenza del 15 luglio 2026, causa T-268/25, boccia l’obbligo di possedere l’intero capitale sociale. La normativa nazionale non può subordinare la costituzione di un Gruppo Iva che comprenda anche soggetti che non svolgono attività economica o che effettuano solo operazioni esenti alla condizione che una delle società possieda, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale delle altre. Tale condizione non è infatti indispensabile per soddisfare il presupposto, richiesto per la costituzione del Gruppo Iva, dell’esistenza tra i suoi membri di vincoli finanziari, economici e organizzativi. Siffatta condizione può essere ammessa solo quale misura volta specificamente a prevenire l’elusione o l’evasione, il che è però da escludere se abbia come scopo semplicemente quello di limitare la partecipazione al Gruppo Iva di persone che non hanno lo status di soggetto passivo oppure che esercitano attività esenti.
Gruppo Iva, no controllo totale
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