Con la sentenza n. 126 depositata ieri la Corte costituzionale ha deciso che nei reati contro la PA è illegittimo estendere la confisca di prevenzione antimafia ai danni dei creditori in buona fede. Bocciato l’art. 104 bis, comma 1 bis, delle norme di attuazione del Codice di procedura penale, nella versione inizialmente introdotta dal Codice della crisi d’impresa, e poi modificato dalla riforma Cartabia. A non convincere la Consulta è la parte in cui si stabilisce la prevalenza della misura cautelare preventiva, ignorando la regola di diritto comune dell’anteriorità pubblicitaria, per la tutela dei terzi creditori, che hanno instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o nella procedura sono intervenuti.
Illegittima l’estensione della confisca preventiva antimafia ai reati contro la Pa
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