Ha natura dichiarativa la sentenza che accerta la irrisorietà del canone di locazione di un bene pignorato. Di conseguenza ha effetto retroattivo alla data dell’acquisto del bene l’inopponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente. Mentre il perdurante godimento del bene da parte del conduttore costituisce occupazione sine titulo e fa scattare la richiesta di risarcimento da parte dell’aggiudicatario. Il danno si calcola come differenza tra il giusto canone di locazione e il canone vile pattuito originariamente. Si tratta del principio espresso dalla Cassazione tributaria nell’ordinanza n. 19354/2026 depositata lo scorso 11 giugno.
Occupazioni, danno retroattivo
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