La Cassazione tributaria, con l’ordinanza n. 16456 del 27 maggio 2026, ha stabilito che nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello per tutti i giudizi che in primo grado sono stati instaurati prima del 4 gennaio 2024, ovvero prima della riforma attuata in seguito alla legge delega fiscale. Solo per le cause proposte a partire da questa data, infatti, le parti non possono più depositare nuovi documenti nel giudizio di secondo grado. I giudici di legittimità hanno richiamato la pronuncia della Consulta n. 36/2025. Nel caso analizzato il giudizio di primo grado era stato introdotto dal contribuente nel 2022 e, quindi, trova applicazione la precedente disciplina, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello. 


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