Deve essere sempre possibile porre rimedio all’errore concernente il fatto probatorio. E questo anche nel caso di doppio conforme. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 22381 del 30 giugno, in tema di travisamento della prova, a cui, come detto, deve sempre poter essere posto rimedio, anche laddove sia nel giudizio di primo grado che nel secondo, il ricorrente sia risultato soccombente. Invero, in tale ultima situazione, ci si troverebbe dinanzi allo sbarramento posto dall’art. 360 comma 4, Codice di procedura civile, per cui sarebbe inibita la possibilità di proporre ricorso in merito al n. 5, comma 1, art. 360 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Travisamento della prova esteso
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