La disciplina fiscale dei crediti inesigibili distingue tra la svalutazione dei crediti, deducibile in misura forfettaria entro determinati limiti, e la perdita su crediti, deducibile solo se supportata da elementi certi e precisi. Le perdite sono automaticamente deducibili in presenza di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi o crediti prescritti, purché correttamente rilevati in bilancio. Negli altri casi occorre dimostrare in modo rigoroso l’inesigibilità del credito, ad esempio tramite procedure esecutive infruttuose o documentazione che attesti l’insolvenza definitiva del debitore. La deduzione spetta solo per la parte di perdita che eccede il fondo svalutazione crediti esistente. 


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