La bozza del capitolo VII delle Linee guida Ocse rafforza il ruolo del benefit test, volto a verificare se i servizi infragruppo generino un reale beneficio economico o commerciale per la società destinataria. Tale verifica deve precedere il test di transfer pricing, poiché, in assenza di beneficio, non si configura una transazione infragruppo. La novità principale è l’introduzione di un set documentale specifico per dimostrare ex ante il beneficio e il valore generato, ritenendo sufficienti da soli contratti e fatture. Questo approccio è in linea con la giurisprudenza italiana, che richiede prove concrete dell’utilità dei servizi ai fini della deducibilità dei costi. L’Ocse precisa che la documentazione dovrà essere proporzionata alla natura e alla rilevanza dei servizi, senza costituire uno standard obbligatorio.


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