Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza 62 depositata lo scorso 25 febbraio, ha affermato che commette un illecito disciplinare l’avvocato che non adempie alle proprie obbligazioni. Ciò, anche se il fatto dipende da uno stato di difficoltà economica temporanea. Il caso di specie trae origine dall’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense inflitta per il periodo tre mesi ad un avvocato da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina della Calabria. A carico dell’incolpato era stato accertato il mancato pagamento di somme dovute per ragioni diverse da quelle dell’esercizio della professione.
Non pagare il dovuto è illecito per l’avvocato
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